Ricadi, antenne telefoniche: continua la polemica

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10/02/12. ANTENNE TELEFONIA MOBILE: RISPOSTA SCRITTA AD INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE SARAGO’. SEGUE IL TESTO

OGGETTO: Risposta scritta ad interrogazione prot. 1526 del 01.02.2012 avente ad oggetto l’installazione di due antenne di telefonia mobile.

Egregio Consigliere, 
in relazione alla problematica in oggetto, preliminarmente è opportuno fare un’analisi dettagliata di tutte le antenne o ripetitori di telefonia mobile installati nel territorio del Comune di Ricadi nel corso degli ultimi anni.
Con dato aggiornato alla data odierna, la situazione attuale, con relativo numero di provvedimento concessorio, è la seguente:

1. C.E. n.167/1999 – Località Bagneria Santa Domenica di Ricadi. Altezza m.35,00;
2. C.E. n. 65/1999 – San Nicolò di Ricadi. Altezza m.43,00;
3. C.E. n. 89/2000 – Località Petti di Lupo Santa Domenica. Altezza m. 28,00;
4. C.E. n. 37/2002 – Località Coniglio – Capo Vaticano – Ricadi. Altezza m. 29,00;
5. P.C. n. 144/2004 – Località Bagneria – Santa Domenica di Ricadi. Altezza m. 24,00;
6. P.C. n. 45/2005 – Località Coniglio – Capo Vaticano – Ricadi. Altezza m. 24,00 ;
7. P.C. n.70/2009 – Rione Baracche Santa Domenica di Ricadi. Altezza m. 16,00;
8. P.C. n. 83/2009 – Località Canonico – Ricadi. Altezza m. 37,00;
9. P.C. n. 04/2010 – Località Torre Ruffa – Altezza m.16,00;
10. P.C. n. 37/2011 – Santa Domenica. Altezza m. 28,00;

Oltre ai suddetti dispositivi allo stato installati, sono in giacenza presso l’UTC del Comune altre tre pratiche. Due di queste sono state presentate dalla Vodafone, di cui una in sanatoria, ed una dalla ERICSSON, per la quale è stato emesso preavviso di diniego per problematiche urbanistiche.
Analizzata la situazione complessiva è poi necessario, per poter rispondere in maniera esauriente alla Sua interrogazione, approfondire il quadro normativo di riferimento al fine di verificare quali sono i concreti poteri dell’Ente nella fattispecie.
La normativa di riferimento è interamente contenuta nel Dlgs. 259/2003, che in particolare, all’art. 87, sulla scorta del complessivo impianto legislativo, totalmente improntato al principio di semplificazione, ha individuato nell’ ”ente locale” il soggetto legittimato a ricevere la domanda di autorizzazione, che deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione. 
In ordine alla cosiddetta pubblica utilità, cui Lei parrebbe fare riferimento, va oltretutto segnalato alla Sua attenzione il fatto che il suddetto Decreto Legislativo definisce a priori “di pubblica utilità” gli impianti in questione. 
E’ per tale motivo che, ricevuta la richiesta di rilascio del titolo abilitativo per l’installazione delle antenne, l’Ufficio competente, verificati i titoli abilitativi, trasmette gli atti agli Enti preposti per i nulla-osta, i pareri e le certificazioni.
In particolare, è prescritto il nulla-osta paesaggistico ambientale, rilasciato dall’Amministrazione Provinciale, è necessario, nel caso in cui si rientri nelle aree sottoposte a vincolo, il decreto della Soprintendenza per i beni architettonici e per il Paesaggio della Calabria, è infine prescritto l’Attestato di conformità dell’ARPACAL.
Ottenuti i suddetti pareri, così come accade per qualsiasi altra opera, l’Ente, in carenza di regolamenti specifici in materia, che peraltro, per come da giurisprudenza consolidata, non potrebbero contenere generici divieti, rilascia il titolo autorizzativo.
A tal proposito, riportiamo di seguito una massima del Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 22 Aprile 2011, n. 1043, che così statuisce: 
“Sono illegittime le disposizioni pianificatorie comunali che introducano in termini assoluti divieti di installazione per stazioni radio base, anche solo su porzioni del territorio comunale (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II^, 21.10.2010, n. 7030; T.A.R. Lombardia, Milano, IV^, 23.01.2009, n. 210; id. 2.7.2008, n. 2845; 29.5.2008, n. 1872; 20.5.2008, n. 1815; 12.11.2007, n. 6260, 7.9.2007, n. 5777 e 23.11.2006, n. 2833, costituenti precedenti conformi ai quali si rinvia; Consiglio di Stato, sez. VI, 6.9.2010, n. 6473; 5.6.2006, n. 3332 e 15.6.2006, n. 3534; TAR Lazio, sez. II-bis, 17.1.2007, n. 323)”
Ciò detto, in un caso analogo a quello oggetto di interrogazione, vale a dire quello relativo al P.C. n. 04/2010 – Località Torre Ruffa, vi è un precedente che ha riguardato questo Ente da tenere in particolare considerazione.
Ed in effetti, il 08.04.2010, con ordinanza Sindacale n. 13 protocollo n. 4180, resa dal Sindaco di Ricadi ai sensi dell’art. 54 comma 2 del Dlgs. 267/2000, il Sindaco Laria ordinò per motivi di ordine pubblico l’immediata sospensione dei lavori di installazione di un’antenna di telefonia mobile.
Tale ordinanza fu impugnata dinanzi al TAR per Violazione del Dlgs. 259/2003, vale a dire per violazione delle norme di favore contenute nel codice delle telecomunicazioni, ed il TAR Calabria accolse il ricorso annullando l’atto di diniego del Sindaco di Ricadi.
Del resto, proprio a definitivo chiarimento, in materia si è pronunciato il TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 22 Aprile 2011 n. 1043, che riprendendo altresì una serie di Sentenze del Consiglio di Stato in materia, ha statuito in particolare: “Ove l’amministrazione comunale non si sia avvalsa della facoltà di cui all’art. 8 della L. 22-2-2001 n. 36, non avendo adottato alcun regolamento per disciplinare la localizzazione delle stazioni radio base, deve essere affermata l’illegittimità di un diniego del prescritto titolo edilizio ove l’intervento sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti (cfr. in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1767 del 21-04-2008, analogamente Cons. St., sez. VI, 29.5.2006, n. 3243 e 7.6.2006, n. 3425). 
Chiarito pertanto il quadro normativo in cui va collocata la vicenda, ci pare opportuno sottolineare che sulla delicata tematica, che coinvolge la sensibilità della popolazione, è inopportuno sollevare polveroni populistici e strumentalizzare legittime aspettative ambientalistiche dei cittadini, chiamando surrettiziamente in causa l’amministrazione laddove appare evidente la oggettiva necessità di agire ed operare nell’ambito delle Leggi dello Stato.
Del resto, non possiamo non rilevare che la medesima sensibilità in materia non ci pare sia stata dimostrata nei precedenti dieci casi di installazione di antenne sul nostro territorio.
Tutto ciò anche in considerazione del fatto che l’antenna più alta presente a Ricadi (43m.) sorge a poche decine di metri dall’Istituto Scolastico e praticamente a ridosso dei centri abitati di San Nicolò e di Ricadi.
Non ricordiamo parimenti che sia stata riservata la medesima attenzione e abbia suscitato il medesimo clamore nè l’antenna installata nel 2010 a Torre Ruffa (sempre entro i 300 metri dal mare), nè la più risalente nel tempo, quella di località Bagneria, rilasciata nel 1999, quando Ella rivestiva la carica di Consigliere Comunale.

Il Sindaco di Ricadi
Giuseppe Giuliano

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