Quali differenze tra credito al consumo e prestito personale?

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credito-consumo-prestitiNella società di oggi si fa sempre più impellente il bisogno di conoscere il mondo dei prestiti e dei finanziamenti.

Informarsi significa avere coscienza esatta delle proprie attività economiche e finanziarie, eliminare ogni incertezza sulle operazioni più convenienti da intraprendere e in ultimo essere in grado di valutare la rispondenza di quest’ultime alle proprie esigenze.

Prima di ricorrere ad un prestito è molto importante sottoporre la propria situazione ad un’analisi approfondita e individuare di conseguenza la soluzione più idonea. Sul web esistono diversi siti che possono aiutare ad avere un quadro più completo della situazione. Tra i più importanti e affidabili troviamo: 6sicuro.it, Qualeconviene.it, Supermoney.eu, Segugio.it, che aiutano chi è alla ricerca di prestiti a trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Esistono due tipi di finanziamento molto diffusi e diversi tra loro: il credito al consumo e il prestito personale.

Per credito al consumo si intende la concessione di credito con valore di facilitazione finanziaria a vantaggio di una persona fisica che opera per il raggiungimento di scopi esterni all’attività imprenditoriale o professionale. Rappresenta, quindi, una forma di finanziamento atta a soddisfare esclusivamente i bisogni di consumo delle famiglie.

Il contratto, redatto in forma scritta a pena di nullità, stabilisce le condizioni che le parti, ente erogatore e cliente, devono rispettare, in particolare fissa le modalità e i tempi con cui deve avvenire il rimborso. Oggetto del rapporto contrattuale possono essere servizi e beni di consumo, ossia tutte le cose che sono in grado di garantire un’utilità diretta: gli abiti, gli elettrodomestici, auto, mobili, ecc. Sono esclusi dunque gli immobili in quanto beni strumentali, impiegati indirettamente per produrre altri beni, in tal caso un reddito. In tale ipotesi di regola finanziatore e venditore sono legati da un ulteriore rapporto contrattuale di convenzione.

Il prestito personale consiste invece nell’erogazione da parte di un istituto di credito o una banca di una somma di denaro, con l’obbligo di restituzione da parte del cliente in un dato momento con gli eventuali interessi e in forma di rate, il cui numero è predeterminato. L’utilità distintiva risiede nella possibilità di compiere degli investimenti, ad esempio acquistare un immobile, inoltrando una richiesta di prestito che non necessita di alcuna giustificazione.

Si tratta infatti di un prestito “non finalizzato”, cioè non vincolato alla prestazione di un dato servizio o all’acquisto di un bene specifico e prestabilito. In genere chiunque, in possesso dei requisiti necessari, avente un’età compresa tra 18 e 70 anni può presentare una domanda di prestito personale. 

La principale differenza tra le due tipologie di finanziamento considerate risiede nell’elenco di garanzie richieste al prestatario.

Nel caso del credito al consumo il soggetto richiedente deve avere un conto corrente e un reddito, inoltre il suo nominativo non deve comparire negli elenchi dei cattivi pagatori. La redazione di tali registri spetta a delle aziende specializzate, le cosiddette SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie) o Centrali Rischi, che si occupano di ottenere e catalogare informazioni sull’affidabilità e la solvibilità delle persone fisiche, lavoratori autonomi e professionisti, e delle società.

Prima di procedere alla concessione, banche e istituti di credito devono esaminare attentamente la lista per accertarsi che il richiedente non abbia avuto in passato difficoltà nel pagamento delle rate.
Nel caso del prestito personale generalmente il sistema di garanzie richieste è molto più articolato e complesso, anche se non è possibile stabilire delle regole valide a priori perché la richiesta cambia a seconda del profilo di rischio della specifica operazione e del soggetto richiedente.

Di norma il lavoratore dipendente ha la possibilità di dimostrare la propria capacità di rimborso attraverso l’esibizione della busta paga, documento che accerta l’importo della retribuzione. Il lavoratore autonomo invece può ricorrere alla presentazione della dichiarazione dei redditi per il raggiungimento del medesimo scopo. Nel caso in cui la capacità di rimborso non sia dimostrabile esibendo la busta paga o la dichiarazione dei redditi, un’alternativa è rappresentata dall’iscrizione di ipoteca. E’ palese dunque la netta distinzione tra le due tipologie presenti sul mercato, in termini di utilità, soggetti coinvolti e condizioni del rapporto. E’ altrettanto evidente che in tempi di crisi economica e finanziaria costituiscono entrambi un importante strumento per aiutare le famiglie in difficoltà, che non dispongono più di un idoneo potere d’acquisto, a far fronte alle spese quotidiane e le imprese, colpite duramente dalla mancanza di liquidità, a far quadrare finalmente i conti.

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