Il sindaco di Drapia risponde

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Nei giorni scorsi (22.06.16) il Comune di Drapia, unitamente a tutti i Comuni della provincia che ancora non hanno provveduto a sottoscrivere l’atto di convenzione della ATO, ha ricevuto una diffida da parte del Comune di Vibo a deliberare ed a sottoscrivere la convenzione.
Di seguito la risposta del primo cittadino drapiese:

Alla Regione Calabria

Dipartimento Ambiente e Territorio

 

Egr. sig.  Sindaco del Comune di Vibo Valentia 

 Loro sedi

 

Oggetto: Sottoscrizione convenzione per la costituzione della comunità d’ambito.

Riscontro Vs. diffida ad adempiere  del 22.06.2016 prot. 29558.

In riscontro alla Vs. diffida ad adempire in oggetto meglio specificata, la presente per evidenziare e ribadire che il Consiglio Comunale di Drapia, riunitosi in seduta straordinaria ed aperta al pubblico, all’unanimità dei presenti,  con delibera n. 26  del 30/05/2016  ha deciso di non approvare lo schema di convenzione predisposto dalla Regione per i seguenti motivi:

  1. Non è prevista la durata e ciò in palese ed evidente contrasto con l’art. 30 del T.U.E.L.
  2. Manca l’istituzione dei sottoambiti necessaria in un territorio provinciale quale quello di Vibo Valentia, caratterizzato da una forte diversità morfologica.
  3. E’ necessario stabilire in maniera chiara ed inequivocabile che la proprietà del rifiuto appartiene al comune dove lo stesso viene prodotto, in mancanza l’ente virtuoso viene privato della possibilità di ottenere i benefici economici che discendono dall’inserimento del rifiuto differenziato nel circuito commerciale.
  4. Non è previsto che i comuni che non raggiungono le percentuale di raccolta differenziata stabilite dalle legge siano essi a pagare la cosiddetta ecotassa, cosi come non è previsto che sia il singolo comune ad avvantaggiarsi della riduzione del tributo speciale di conferimento in discarica al raggiungimento dei livelli di raccolta differenziata stabiliti dalla vigente normativa.
  5. Non è previsto un sistema di tutela degli enti virtuosi, secondo il quale anche le quote da corrispondere dovrebbero essere rapportate ai risultati conseguiti in termini di percentuale di raccolta differenziata;
  6. L’ art. 11 deve essere modificato abolendo il fondo di solidarietà in favore del Comune capofila ed il comma 3 deve essere modificato statuendo l’esatto contrario di quanto oggi previsto.

Alla luce di quanto sopra riteniamo, pertanto, che lo schema di convenzione debba essere necessariamente modificato e/o integrato prima di procedere alla sottoscrizione dello stesso.

In particolare riteniamo indispensabile procedere alla convocazione dell’assemblea dei sindaci al fine di modificare e/o integrare la convenzione tipo in maniera condivisa.

Ne per affermare il contrario può sostenersi, come spesso è successo, che lo schema predisposto dalla regione sia immodificabile.

Ed infatti, “… in base al micro ordinamento di settore, l’obbligatorietà della convenzione deve intendersi nel senso che la stessa deve essere necessariamente approvata da tutti i comuni, fermo restando che il suo contenuto può essere modificato dall’assemblea dei comuni in ossequio all’obbligo di leale collaborazione fra istituzioni pubbliche ed al principio civilistico della maggioranza …” (Consiglio di Stato – Ordinanza del 28.04.2015 n. 1779/2015).

Una diversa interpretazione contrasterebbe “… con il principio di autonomia degli enti locali di cui è espressione l’art. 5 della Costituzione, poiché si obbligherebbero i singoli Comuni facenti parte dell’Ato a recepire integralmente, senza poterlo modificare, il contenuto di uno schema di convenzione etero –disposto dalla Regione …” (Sentenza Tar Campania – sezione prima- 10.12.2015 n. 5721)

E’ utile evidenziare, infine, che a nostro sommesso avviso, l’atto convenzionale firmato da tutti gli altri Enti è nullo, in quanto privo del termine di durata, requisito quest’ultimo previsto dalla legge ad subtiam.

Certi di un positivo riscontro si porgono,

cordiali saluti.

Drapia, lì 28.06.2016

Dott. Antonio Vita

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