Posta Caria, richiesta accolta…

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poste-italianeIl Tar Calabria ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dal comune di Drapia nella vicenda relativa alla temuta chiusura dell’ufficio postale della frazione Caria.
“Apprendiamo – ha commentato il vicesindaco Pino Rombolà – con enorme soddisfazione che il TAR Calabria ha accolto la richiesta di sospensiva da noi avanzata nel ricorso promosso contro le Poste Italiane avverso la chiusura dell’Ufficio Postale di Caria. Si tratta di un grande successo – ha aggiunto – per il quale sentiamo la necessità di ringraziare tutti coloro ci sono stati vicini e che con i loro sforzi hanno contribuito a tale esito. Un ringraziamento particolare va all’avv. Pietro Naso che da serio professionista qual è , con dedizione e competenza, ha saputo tutelare gli interessi dell’Ente e pertanto quelli dell’intera comunità. Le motivazioni dell’ordianza ci fanno ben sperare in un esito favorevole anche nel merito.”
DI SEGUITO LA DECISIONE DEL TAR:
Sito Istituzionale =ella Giustizia amministrativa – Document Viewer

N. 00220/2015 REG.PROV.CAU.

N. 00607/2015 =EG.RIC.           =

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la =alabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 607 del =015, proposto da:

Comune di Drapia, rappresentato e difeso =all’avv. Pietro Naso, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Catanzaro, Via =e Gasperi, 76/B;

contro

Poste Italiane S.p.A., rappresentato e difeso =agli avv. Annamaria Agosto, Marco Filippetto, con domicilio eletto presso =nnamaria Agosto in Catanzaro, c/o Poste Italiane.p.zza L.Rossi,1; Ministero =ello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso per legge =all’Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, Via G.Da Fiore, 34; =BR>

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

della nota emessa dal direttore della filiale di =ibo Valentia delle poste italiane s.p.a. avente ad oggetto la =oppressione dell’ufficio postale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di =oste Italiane S.p.A. e di Ministero dello Sviluppo Economico;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione =el provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte = ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e =ompetenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 =aggio 2015 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori =ome specificato nel verbale;

Ritenuto che la motivazione del provvedimento =ppare generica e risulta fare affidamento al solo profilo della =edditività del mantenimento dell’ufficio senza ripercorrere =’iter logico giuridico che ha spinto alla soppressione dell’ufficio postale in =uestione e senza descrivere l’istruttoria svolta sul punto;

ritenuto che tali contenuti costituiscono parti =ecessarie del provvedimento impugnato;

ritenuta la sussistenza del periculum in =ora in considerazione della soppressione di un servizio pubblico =ssenziale, anche se diretto all’utilità diretta di un numero =istretto di utenti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la =alabria (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare e, per =’effetto, sospende il provvedimento impugnato;

fissa per la trattazione del merito del ricorso =’udienza pubblica del 18.12.2015;

condanna parte resistente al rimborso delle =pese di lite della presente fase cautelare in favore di parte ricorrente che =iquida in complessivi euro 910,00 per compensi professionali oltre accessori =ome per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita =all’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che =rovvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di =onsiglio del giorno 21 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Guido Salemi, Presidente

Giovanni Iannini, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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